Pagare tributi IMU
Il servizio consente di avere informazioni sul pagamento tributo IMU
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Servizio attivo
A chi è rivolto
L’imposta è dovuta da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all’articolo 9 del regolamento comunale Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2020 ad oggetto: Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).Approvazione., le aliquote come stabilite all’articolo 10.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato.
3. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
5. L’imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell’imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
6. L’importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la detrazione vigente per l’anno precedente a quello di riferimento. Per l’anno 2020 la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di imposta municipale propria e tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2019. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l’anno d’imposta di riferimento.
7. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle
dichiarazioni presentate successivamente al primo gennaio 2020. Per l’anno 2020 le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2019.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale.
9. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
10. Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
3. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
5. L’imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell’imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
6. L’importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la detrazione vigente per l’anno precedente a quello di riferimento. Per l’anno 2020 la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di imposta municipale propria e tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2019. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l’anno d’imposta di riferimento.
7. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle
dichiarazioni presentate successivamente al primo gennaio 2020. Per l’anno 2020 le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2019.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale.
9. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
10. Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
Descrizione
L'applicazione dell'imposta municipale propria,istituita a decorrere dal 1° gennaio 2020 dal comma 738 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel territorio del Comune di Gravellona Toce nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. E' disciplinato dall' applicazione della Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2020 ad oggetto: Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).Approvazione.
Dal 2011 ad oggi la normativa IMU è stata sottoposta a diverse modifiche, l'ultima delle quali sopraggiunta con la Legge di Bilancio 2020, che ha cancellato la TASI, accorpandola di fatto all'IMU.
L'IMU è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli
Come fare
Il versamento dell’imposta è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. 12. Il Comune, limitatamente alla quota di gettito di propria competenza, si riserva la possibilità di differire il termine di versamento per un periodo massimo di sessanta giorni per cause di forza maggiore o per eventi eccezionali e imprevedibili.
Cosa serve
Per effettuare il calcolo ed il pagamento è necessario conoscere:
- i dati catastali dei propri immobili;
- il valore delle aliquote deliberate dal comune.
Cosa si ottiene
Il modulo F24 con il quale è possibile effettuare il pagamento.
Tempi e scadenze
Il versamento dell'IMU può essere corrisposto in due rate o in rata unica.
- entro il 16 giugno per il pagamento dell'acconto o della rata unica;
- entro il 16 dicembre per il pagamento del saldo.
Se la data cade di sabato o domenica la scadenza è prorogata al lunedì successivo.
Sanzioni ed interessi
1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà. 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all’articolo 22, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da euro 50,00 ad euro 200,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. 5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati. 6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Rimborsi
Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Costi
Il servizio la generazione dell'F24.
L'F24 andrà pagato con i canali tradizionali.
L'F24 andrà pagato con i canali tradizionali.
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Ultimo aggiornamento pagina: 06/06/2025 10:27:35