Canone Mercatale
canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
aprile 1992, n. 285ai sensi dell’art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Descrizione
• La Legge 160/2019, art. 1, ha istituito a decorrere dal 2021:
- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, al comma 816, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il Canone mercatale per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, al comma 837, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARIG – Tassa rifiuti giornaliera.
• I previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente;
- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, al comma 816, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il Canone mercatale per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, al comma 837, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARIG – Tassa rifiuti giornaliera.
• I previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente;
Come fare
Ogni anno viene stabilito con deliberazione di giunta l' Approvazione tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del Canone Pubblicitario, del Canone per le affissioni pubbliche e del Canone Mercatale.
Con deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 del 28 aprile 2021 viene approvato il Regolamento Comunale denominato “Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del Canone Pubblicitario, del Canone per le affissioni pubbliche e del Canone Mercatale”;
La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono
quelle indicate nell’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a)classificazione delle strade;
b)entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c)durata dell’occupazione;
d)valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione
all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
e)valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o
autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), e le tariffe
relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
quelle indicate nell’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a)classificazione delle strade;
b)entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c)durata dell’occupazione;
d)valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione
all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
e)valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o
autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), e le tariffe
relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
L' Articolo 49 del regolamento stabilisce la classificazione delle strade
Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è classificato in categorie 1. in base alla loro
importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità
di traffico pedonale e veicolare;
2.Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) e c), del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in conformità ai criteri dettati dal precedente comma 1, si
suddivide il territorio comunale nelle seguenti categorie di importanza:
- 1a categoria "Pregiato valore economico della disponibilità dell'area e grave sacrificio imposto
alla collettività";
- 2a categoria "Medio valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla
collettività";
3.L’elenco delle strade inserite nelle due categorie viene approvato e aggiornato periodicamente con
deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.
Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è classificato in categorie 1. in base alla loro
importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità
di traffico pedonale e veicolare;
2.Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) e c), del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in conformità ai criteri dettati dal precedente comma 1, si
suddivide il territorio comunale nelle seguenti categorie di importanza:
- 1a categoria "Pregiato valore economico della disponibilità dell'area e grave sacrificio imposto
alla collettività";
- 2a categoria "Medio valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla
collettività";
3.L’elenco delle strade inserite nelle due categorie viene approvato e aggiornato periodicamente con
deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.
Articolo 50 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
1.Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare,
indipendentemente dalla durata di inizio o di termine delle stesse.
2.Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero che varia a
seconda del numero di ore di occupazione:
- occupazione fino a 7 ore: riduzione del 30%
- occupazione da 7 a 18 ore: riduzione del 20%
- occupazione da 18 a 24 ore: tariffa giornaliera intera
3.Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto:
- del 40% se la durata nell’anno è superiore ai 15 giorni;
- di un ulteriore 50% se la durata nell’anno è superiore a un mese, anche non continuativo o se di
carattere ricorrente.
1.Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare,
indipendentemente dalla durata di inizio o di termine delle stesse.
2.Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero che varia a
seconda del numero di ore di occupazione:
- occupazione fino a 7 ore: riduzione del 30%
- occupazione da 7 a 18 ore: riduzione del 20%
- occupazione da 18 a 24 ore: tariffa giornaliera intera
3.Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto:
- del 40% se la durata nell’anno è superiore ai 15 giorni;
- di un ulteriore 50% se la durata nell’anno è superiore a un mese, anche non continuativo o se di
carattere ricorrente.
Cosa serve
Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
1.Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2.Nell’ipotesi di occupazione superiore all’anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3.Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.
4.Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie.
5.Per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera si considera una durata di occupazione giornaliera pari a 7 ore;
6.Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40% per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente.
7.La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013
1.Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2.Nell’ipotesi di occupazione superiore all’anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3.Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.
4.Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie.
5.Per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera si considera una durata di occupazione giornaliera pari a 7 ore;
6.Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40% per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente.
7.La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013
Cosa si ottiene
Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall’occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Tempi e scadenze
Versamento del canone per le occupazioni permanenti
1.Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2.Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione,
contenente la quantificazione del canone stesso.
3.Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va
effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed
aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso, al
fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 Gennaio. In sede di prima applicazione del
canone la scadenza del versamento è il 31 marzo.
4.Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità direttamente sul conto corrente di
tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, o mediante il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di
cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre
modalità' previste dallo stesso codice.
Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità 5. del versamento in
rate aventi scadenza il 31 Gennaio, il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre, qualora l’importo del
canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere
effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
1.Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2.Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione,
contenente la quantificazione del canone stesso.
3.Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va
effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed
aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso, al
fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 Gennaio. In sede di prima applicazione del
canone la scadenza del versamento è il 31 marzo.
4.Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità direttamente sul conto corrente di
tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, o mediante il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di
cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre
modalità' previste dallo stesso codice.
Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità 5. del versamento in
rate aventi scadenza il 31 Gennaio, il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre, qualora l’importo del
canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere
effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
1.Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio dell’autorizzazione,
contenente la quantificazione del canone stesso.
2.Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in
rate anticipate (massimo 4) da distribuirsi all’interno del periodo di occupazione qualora l’importo
del canone sia superiore ad € 500,00.
3.In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva
1.L’accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel
presente Capo è effettuata con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del
2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2.Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la
rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed
installazioni abusive
1.Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio dell’autorizzazione,
contenente la quantificazione del canone stesso.
2.Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in
rate anticipate (massimo 4) da distribuirsi all’interno del periodo di occupazione qualora l’importo
del canone sia superiore ad € 500,00.
3.In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva
1.L’accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel
presente Capo è effettuata con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del
2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2.Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la
rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed
installazioni abusive
Costi
Uffici siti in Piazza Fratelli Bandiera, 6 28921 Verbania Intra (VB)
Numero di Telefono – 0323/516197
Numero di Fax – 0323/516197
Posta elettronica – verbania@treesseitalia.it
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Finanza e Tributi
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 31/03/2025 15:12:41