L'accesso documentale è il diritto di consultare o ottenere copia di documenti amministrativi, riconosciuto a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento richiesto. Questo diritto è disciplinato dalla Legge 241/90 e ha lo scopo di garantire la tutela degli interessi giuridici dei cittadini. Si può prendere visione dei documenti o chiederne copia - in tal caso, ai sensi della normativa vigente, è previsto il pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti fissi.
Esistono alcuni limiti e restrizioni al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni che sono legate, ad esempio, alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.
L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante lettera raccomandata A.R. o per via telematica. Detta comunicazione sospende i termini del procedimento. Entro 10 gg. dalla sua ricezione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’Amministrazione risponde alla richiesta di accesso. I controinteressati all'accesso documentale sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, o al contenuto di documenti connessi, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Il diritto di accesso prevede alcune eccezioni (vedi art. 24 della Legge n. 241/1990), come ad esempio per i documenti coperti dal segreto di Stato o relativi a procedimenti tributari; viene comunque garantito l'accesso ai documenti amministrativi che sono necessari per difendere i propri interesse giuridici.