Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
La tassa sui rifiuti (TARI)
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Servizio attivo
A chi è rivolto
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Descrizione
1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui: a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato; c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l’indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell’immobile e del numero di interno.
2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all’immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
5. Nel caso in cui in un’unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l’obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l’unità immobiliare.
6. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell’applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato; c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l’indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell’immobile e del numero di interno.
2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all’immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
5. Nel caso in cui in un’unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l’obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l’unità immobiliare.
6. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell’applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.
Come fare
Compilare denuncia tramite apposita modulistica comunale
ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
Cosa serve
Modulistica comunale predisposta corredata dagli allegati richiesti.
Cosa si ottiene
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
Tempi e scadenze
In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, a mezzo PagoPA ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, avvisi di pagamento (o inviti di pagamento) che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo TARI e per il tributo provinciale.
L’avviso di pagamento dovrà altresì contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L.212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
3. L’avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 rate aventi scadenza 31 maggio, 30 giugno, 31 ottobre e 16 dicembre. Le prime tre rate sono dovute a titolo di acconto e determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l’anno precedente, mentre l’ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l’anno di riferimento.
5. Il Consiglio Comunale, nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe del tributo, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutte o determinate categorie di contribuenti, può stabilire una diversa articolazione delle scadenze e del numero di rate del tributo.
6. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento (o invito di pagamento) non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
7. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l’anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.
2. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, avvisi di pagamento (o inviti di pagamento) che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo TARI e per il tributo provinciale.
L’avviso di pagamento dovrà altresì contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L.212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
3. L’avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 rate aventi scadenza 31 maggio, 30 giugno, 31 ottobre e 16 dicembre. Le prime tre rate sono dovute a titolo di acconto e determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l’anno precedente, mentre l’ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l’anno di riferimento.
5. Il Consiglio Comunale, nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe del tributo, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutte o determinate categorie di contribuenti, può stabilire una diversa articolazione delle scadenze e del numero di rate del tributo.
6. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento (o invito di pagamento) non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
7. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l’anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.
Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Finanza e Tributi
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Dèrniere modification: 31/03/2025 15:02:16