La Legge n° 447/1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e la Legge regionale n° 52/2000 consentono a chi svolge un'attività rumorosa temporanea di chiedere una deroga ai limiti acustici previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi in materia di valutazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011.
Le attività rumorose temporanee autorizzabili in deroga ai limiti acustici sono le seguenti:
• Aree di pubblico spettacolo
• Attività di intrattenimento musicale e manifestazioni su suolo pubblico
• Attività di cantiere