Descrizione
Con Ordinanza Sindacale n. 97/2016 del 4/11/2016, emanata ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 9/2016, sono stati fissati i seguenti orari di utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del T.U.L.P.S:
per gli esercizi pubblici e commerciali, le tabaccherie, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico: dalle ore 12 alle ore 23 di tutti i giorni, festivi compresi
per le sale gioco, le sale scommesse: dalle ore 12 alle ore 24 di tutti i giorni, festivi compresi
Al di fuori delle predette fasce orarie gli apparecchi dovranno essere disattivati.
Il provvedimento entrerà in vigore il 22/11/2016
Il mancato rispetto delle limitazioni di orario imposte con la predetta ordinanza, comporterà l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, c. 2 della citata legge regionale che prevede il pagamento di una somma da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni apparecchio di cu i ai c. 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.
Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2,3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione.
per gli esercizi pubblici e commerciali, le tabaccherie, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico: dalle ore 12 alle ore 23 di tutti i giorni, festivi compresi
per le sale gioco, le sale scommesse: dalle ore 12 alle ore 24 di tutti i giorni, festivi compresi
Al di fuori delle predette fasce orarie gli apparecchi dovranno essere disattivati.
Il provvedimento entrerà in vigore il 22/11/2016
Il mancato rispetto delle limitazioni di orario imposte con la predetta ordinanza, comporterà l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, c. 2 della citata legge regionale che prevede il pagamento di una somma da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni apparecchio di cu i ai c. 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.
Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2,3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione.
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Last edit: 09/11/2016 17:40:49